Domande e risposte frequenti

  • Il 70% dei crediti ECM mette al riparo? Ecco cosa prevede l’obbligo

    La soglia del 70% sarà sufficiente solo per mantenere attiva la copertura assicurativa dal 2026, ma l’obbligo Ecm resta pieno: per gli Ordini conta il completamento del 100% dei crediti del triennio. Il 30% mancante non è facoltativo e non esonera dal rischio di far scattare sanzioni disciplinari.

    Il testo chiarisce che, nonostante l’introduzione della soglia del 70% dei crediti Ecm ai fini assicurativi dal 2026, l’obbligo formativo per i professionisti sanitari resta pari al 100% dei crediti previsti dal triennio (150 crediti). Il 70% rappresenta solo il requisito minimo richiesto dalle compagnie assicurative per garantire la copertura della polizza, come stabilito dal Decreto Ministeriale n. 232/2023, e non riduce gli obblighi verso gli Ordini professionali.

    Chi si ferma al 70% può evitare problemi assicurativi, ma rischia sanzioni disciplinari per inadempienza Ecm, che possono andare dall’avvertimento fino alla sospensione o alla radiazione dall’albo. Nel triennio 2026-2028 sarà possibile recuperare i crediti mancanti dei periodi precedenti, ma solo entro il 31 dicembre 2028.

    Completare tutti i crediti Ecm è quindi indispensabile non solo per essere in regola dal punto di vista normativo, ma anche per garantire l’aggiornamento professionale, la qualità delle cure, la sicurezza dei pazienti e l’accesso a concorsi o incarichi. Il 70% è un parametro parziale: solo il completamento totale dei crediti assicura la piena regolarità professionale.

    Per approfondimento: https://www.quotidianosanita.it/ecm_opinioni_a_confronto/ecm-il-70-dei-crediti-non-ti-mette-al-riparo-ecco-cosa-prevede-lobbligo/

  • Che cosa è la FAD?

    Per FAD si intende Formazione a distanza. Tutti i corsi FAD li puoi seguire comodamente con il tuo PC, o tablet IOS o Android.

  • Cosa sono i crediti formativi ECM?

    L’ECM è il processo attraverso il quale il professionista della salute si mantiene aggiornato per rispondere ai bisogni dei pazienti, alle esigenze del Servizio sanitario e al proprio sviluppo professionale.

    La formazione continua in medicina comprende l’acquisizione di nuove conoscenze, abilità e attitudini utili a una pratica competente ed esperta.

    I professionisti sanitari hanno l'obbligo deontologico di mettere in pratica le nuove conoscenze e competenze per offrire una assistenza qualitativamente utile. Prendersi, quindi, cura dei propri pazienti con competenze aggiornate, senza conflitti di interesse, in modo da poter essere un buon professionista della sanità.

    L’avvio del Programma nazionale di ECM nel 2002, in base al DLgs 502/1992 integrato dal DLgs 229/1999 che avevano istituito l’obbligo della formazione continua per i professionisti della sanità, ha rappresentato un forte messaggio nel mondo della sanità. La nuova fase dell’ECM contiene molte novità e si presenta quale strumento per progettare un moderno approccio allo sviluppo e al monitoraggio delle competenze individuali.

    Dal 1 gennaio 2008, con l’entrata in vigore della Legge 24 dicembre 2007, n. 244, la gestione amministrativa del programma di ECM ed il supporto alla Commissione Nazionale per la Formazione Continua, fino ad oggi competenze del Ministero della salute, sono stati trasferiti all’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas).

    L’Accordo Stato Regioni del 1° agosto 2007 che definisce il Riordino del Programma di Formazione Continua in Medicina e stabilisce la nuova organizzazione e le nuove regole per la Governance del sistema Ecm del triennio 2008-2010, individua infatti nell’Agenzia la "casa comune" a livello nazionale, in cui collocare la Commissione nazionale e gli organismi che la corredano.

  • Quanti crediti devono essere acquisiti nel triennio 2026-2028 dal professionista sanitario?

    Per il triennio 2026–2028 la Commissione Nazionale per Formazione Continua ha introdotto importanti novità per incentivare l’utilizzo del Dossier Formativo (DF), lo strumento con cui il professionista sanitario programma e verifica il proprio percorso ECM in coerenza con profilo e bisogni formativi (dossier individuale o di gruppo).

    Le novità principali (triennio 2026–2028)

    Dossier Formativo individuale (DFI): previsti 40 crediti di bonus per la costruzione (nel triennio 2026–2028) e 30 crediti nel triennio successivo per la realizzazione del dossier.
    Dossier Formativo di gruppo (DFG): confermati i bonus già previsti: 30 crediti per la costruzione (nel triennio 2026–2028) e 20 crediti nel triennio successivo per la realizzazione.
    Finestra temporale per la costruzione: la costruzione del dossier (individuale o di gruppo) è consentita esclusivamente nel 2026 e nel 2027 (primo e secondo anno del triennio).
    I dossier creati ricomprenderanno tutte le partecipazioni svolte nel triennio 2026–2028.

    Come si costruisce il Dossier Formativo individuale (in sintesi)

    La compilazione del DF individuale avviene sul portale Co.Ge.A.P.S.: dopo l’accesso, si entra in “Dossier Formativi Individuali” e si seleziona “Inserisci un nuovo dossier individuale”. In fase di impostazione si definiscono le percentuali nelle tre aree (tecnico-professionali, processo, sistema) e si selezionano gli obiettivi, nel limite massimo di 10 obiettivi complessivi. Le istruzioni complete sono presenti sul sito Agenas al seguente link: https://www.agenas.gov.it/images/agenas/ECM/Guida_utente_df_individ.pdf Per la valutazione del dossier (e quindi per l’accesso ai benefici previsti) resta centrale la coerenza tra quanto programmato e quanto realizzato, con soglia almeno del 70% (valutata per aree).

    Sul portale è possibile monitorare in ogni momento lo stato di avanzamento

    La FNOB costruirà, come nei trienni precedenti, il dossier di gruppo per il triennio 2026-2028; gli iscritti potranno comunque inserire il proprio dossier individuale per cogliere le opportunità previste per il triennio 2026–2028.

  • Si possono acquisire crediti formativi partecipando ad eventi ECM relativi alla disciplina medica realmente esercitata a prescindere dal titolo di studio acquisito?

    Possono partecipare agli eventi relativi ad una disciplina diversa da quella inerente la propria specializzazione i medici dipendenti in possesso di specializzazioni che siano equipollenti o affini alla disciplina oggetto dell'evento (cfr.:D.M. 30.01.98 per le discipline equipollenti e D.M. 31.01.98 per le discipline affini - D.M. 27.07.2000 ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso della formazione post base - D.M. 02.08.2000 per le modificazioni ed integrazioni alle tabelle delle equipollenze e delle affinità previste, rispettivamente, dal D.M. 30.01.1998 per l'accesso 2° livello dirigenziale per il personale del ruolo sanitario e dal D.M. 31.01.1998 per il personale dirigenziale del servizio sanitario nazionale).

  • Che differenza c'è tra i crediti acquisiti da Provider accreditati a livello nazionale e da Provider accreditati a livello regionale?

    I crediti formativi attestati ai professionisti della Sanità da un Provider accreditato a livello regionale, hanno valore a livello nazionale.

    Da ricordare che per la FAD erogata da Provider accreditati a livello regionale i crediti dovranno essere erogati solo agli operatori sanitari che svolgono la loro attività nella Regione o Provincia Autonoma che ha accreditato il Provider.

    In caso contrario, il Provider deve fare richiesta di accreditamento del singolo evento alla CNFC (cfr.: Regolamento applicativo dei criteri oggettivi di cui all’Accordo Stato-Regioni del 5 novembre 2009 e per l’accreditamento approvato dalla Commissione nazionale per la formazione continua il 13 gennaio 2010 – pag.4).

  • Il questionario di verifica dei corsi FAD deve essere somministrato esclusivamente in modalità on-line?

    La Formazione a Distanza (FAD) può anche essere erogata attraverso riviste (e quindi documentazione cartacea) pertanto il questionario di verifica per i corsi FAD può essere somministrato con modalità di verifica diversa da quella on-line.

    Il Provider, sulla base delle indicazioni formulate dal Comitato scientifico o dal Responsabile scientifico dell'evento, rende noto ai discenti e all'ente accreditante le modalità di somministrazione del questionario stesso. (cfr.:Criteri per l’assegnazione dei crediti alle attività ECM del 13 gennaio 2010 – pag.15- nota 2 e Regolamento applicativo dei criteri oggettivi di cui all’Accordo Stato-Regioni del 5 novembre 2009 e per l’accreditamento approvato dalla Commissione nazionale per la formazione continua il 13 gennaio 2010 – pag.25 nota 7).

  • È possibile attribuire frazioni di credito?

    Se dal calcolo dei crediti da attribuire si ottiene un numero frazionale, non essendo previsto l’arrotondamento all’unità, devono essere attribuite anche frazioni di credito (cfr.: Criteri per l’assegnazione dei crediti alle attività ECM approvato dalla Commissione nazionale per la formazione continua il 13 gennaio 2010).

  • Quale è la differenza tra sponsorizzazione di un evento ECM e reclutamento dei partecipanti?

    Un evento formativo è sponsorizzato quando un Provider, per l’erogazione dell’evento, si avvale di finanziamenti, risorse o servizi di un soggetto privato (Sponsor commerciale) in cambio di spazi di pubblicità o attività promozionali per il nome e/o i prodotti del soggetto sponsorizzante.

    Il rapporto deve essere regolato da contratto che deve essere disponibile (agli atti dell’evento) per i controlli da parte della CNFC.

    I limiti entro i quali lo Sponsor può pubblicizzare i propri prodotti in ambito ECM sono regolati nel “Regolamento applicativo dei criteri oggettivi dell’Accordo S/R del 5 Novembre 2009 p.to 3 pubblicità, sponsorizzazione, conflitto d’interessi pag.14-15”.

    Per reclutamento si intende la promozione di attività ECM da parte di sponsor commerciali che si realizza con il supporto economico (per iscrizione, viaggi, spese di permanenza, etc.) fornito al professionista della sanità. In questa situazione potrebbe realizzarsi una situazione di condizionamento, più o meno esplicito, del professionista da parte dello sponsor commerciale.

    Potrebbe anche realizzarsi una selezione dell’utenza di un evento formativo basata non esclusivamente sulle priorità di aggiornamento dei professionisti della sanità.

    Per questi motivi la CNFC ha deliberato di limitare il reclutamento diretto da parte di sponsor commerciali al massimo ad un terzo (50 su 150 crediti nel triennio) del debito formativo di ogni professionista della sanità. (cfr.: Linee Guida per i manuali di accreditamento dei provider nazionali e regionali/province autonome, allegato 1, dell’ultimo Accordo Stato-Regioni in corso di pubblicazione– punto 3.2.2 Sponsor commerciali e professionisti della Sanità e Determina del 18 Gennaio 2011 comunicata nella sezione “primo piano” il 01 Febbraio 2011).

  • . È consentito fare la pubblicità di farmaci, strumenti e dispositivi medici in sedi adiacenti a quelle dedicate all'ECM?

    E' consentito che la pubblicità di specifici prodotti d’interesse sanitario (farmaci, strumenti e dispositivi medico-chirurgici, ecc.) possa essere fatta in sedi adiacenti a quelle dedicate all'ECM. (cfr.: Regolamento applicativo dei criteri oggettivi di cui all'accordo Stato Regioni del 5 novembre 2009 e per l'accreditamento – p.to 3.1 Pubblicità - pag. 14 approvato dalla Commissione nazionale per la formazione continua il 13 gennaio 2010).

  • Cosa sono gli obiettivi formativi?

    Gli obiettivi formativi sono lo strumento utilizzato per orientare i programmi di formazione continua al fine di definire le priorità nell’interesse dell’SSN. L’individuazione e la ripartizione tra i livelli istituzionali (nazionali, regionali, aziendali) degli obiettivi formativi costituisce una misura di riferimento e di bilanciamento delle competenze e delle responsabilità in quanto tali obiettivi devono articolarsi nel piano formativo del singolo professionista (dossier individuale) e/o di équipe (dossier di gruppo). Cfr.: Regolamento applicativo dei criteri oggettivi di cui all’Accordo Stato Regioni del 5 Novembre 2009 – pag.8.

  • C'è un numero massimo di crediti ECM che si possono ottenere attraverso l'evento FAD?

    Premesso che ad ogni evento non possono essere attribuiti dal Provider più di 50 crediti ECM, non ci sono limiti all’acquisizione nel triennio, da parte dei discenti.