Per FAD si intende Formazione a distanza. Tutti i corsi FAD li puoi seguire comodamente con il tuo PC, o tablet IOS o Android.
I crediti ECM sono indicatori della quantità della formazione /apprendimento effettuata dagli operatori sanitari in occasione di attività ECM. Sono assegnati dal Provider ad ogni evento formativo e da questo attestati ai partecipanti a seguito dell’accertamento dell’apprendimento e ai docenti/tutor del programma formativo. Sono validi su tutto il territorio nazionale (cfr.: Regolamento applicativo dei criteri oggettivi dell’accreditamento del 13 gennaio 2010– pag.7).
La Commissione nazionale per la formazione continua, nel corso della riunione del 18 dicembre 2019, ha approvato la delibera inerente ai crediti formativi per il triennio 2020-2022.
In riferimento a quanto previsto dal Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario, par.3.7, lo spostamento dei crediti relativo al triennio formativo 2014-2016, acquisiti entro il 31 dicembre 2019, è consentito fino al 31 dicembre 2020.
In particolare nella Delibera del 18-12-2019 si stabilisce quanto segue:
L'obbligo formativo per il triennio 2020-2022 è pari a 150 crediti formativi, fatte salve le decisioni della Commissione nazionale in materia di esoneri, esenzioni ed eventuali altre riduzioni, e ferma restando l'applicazione per il triennio 2020-2022 di quanto già disciplinato per il triennio 2017-2019.
L'acquisizione dei crediti formativi relativi al triennio 2017-2019 è consentita fino al 31 dicembre 2020 per eventi con "data fine evento" al 31 dicembre 2020.
Per coloro che si avvalgono della presente disposizione non si applicano le riduzioni previste dal Manuale sulla formazione continua del professionista sanita par. 1.1, punti 1 e 2.
Possono partecipare agli eventi relativi ad una disciplina diversa da quella inerente la propria specializzazione i medici dipendenti in possesso di specializzazioni che siano equipollenti o affini alla disciplina oggetto dell'evento (cfr.:D.M. 30.01.98 per le discipline equipollenti e D.M. 31.01.98 per le discipline affini - D.M. 27.07.2000 ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso della formazione post base - D.M. 02.08.2000 per le modificazioni ed integrazioni alle tabelle delle equipollenze e delle affinità previste, rispettivamente, dal D.M. 30.01.1998 per l'accesso 2° livello dirigenziale per il personale del ruolo sanitario e dal D.M. 31.01.1998 per il personale dirigenziale del servizio sanitario nazionale).
I crediti formativi attestati ai professionisti della Sanità da un Provider accreditato a livello regionale, hanno valore a livello nazionale.
Da ricordare che per la FAD erogata da Provider accreditati a livello regionale i crediti dovranno essere erogati solo agli operatori sanitari che svolgono la loro attività nella Regione o Provincia Autonoma che ha accreditato il Provider.
In caso contrario, il Provider deve fare richiesta di accreditamento del singolo evento alla CNFC (cfr.: Regolamento applicativo dei criteri oggettivi di cui all’Accordo Stato-Regioni del 5 novembre 2009 e per l’accreditamento approvato dalla Commissione nazionale per la formazione continua il 13 gennaio 2010 – pag.4).
La Formazione a Distanza (FAD) può anche essere erogata attraverso riviste (e quindi documentazione cartacea) pertanto il questionario di verifica per i corsi FAD può essere somministrato con modalità di verifica diversa da quella on-line.
Il Provider, sulla base delle indicazioni formulate dal Comitato scientifico o dal Responsabile scientifico dell'evento, rende noto ai discenti e all'ente accreditante le modalità di somministrazione del questionario stesso. (cfr.:Criteri per l’assegnazione dei crediti alle attività ECM del 13 gennaio 2010 – pag.15- nota 2 e Regolamento applicativo dei criteri oggettivi di cui all’Accordo Stato-Regioni del 5 novembre 2009 e per l’accreditamento approvato dalla Commissione nazionale per la formazione continua il 13 gennaio 2010 – pag.25 nota 7).
Se dal calcolo dei crediti da attribuire si ottiene un numero frazionale, non essendo previsto l’arrotondamento all’unità, devono essere attribuite anche frazioni di credito (cfr.: Criteri per l’assegnazione dei crediti alle attività ECM approvato dalla Commissione nazionale per la formazione continua il 13 gennaio 2010).
Un evento formativo è sponsorizzato quando un Provider, per l’erogazione dell’evento, si avvale di finanziamenti, risorse o servizi di un soggetto privato (Sponsor commerciale) in cambio di spazi di pubblicità o attività promozionali per il nome e/o i prodotti del soggetto sponsorizzante.
Il rapporto deve essere regolato da contratto che deve essere disponibile (agli atti dell’evento) per i controlli da parte della CNFC.
I limiti entro i quali lo Sponsor può pubblicizzare i propri prodotti in ambito ECM sono regolati nel “Regolamento applicativo dei criteri oggettivi dell’Accordo S/R del 5 Novembre 2009 p.to 3 pubblicità, sponsorizzazione, conflitto d’interessi pag.14-15”.
Per reclutamento si intende la promozione di attività ECM da parte di sponsor commerciali che si realizza con il supporto economico (per iscrizione, viaggi, spese di permanenza, etc.) fornito al professionista della sanità. In questa situazione potrebbe realizzarsi una situazione di condizionamento, più o meno esplicito, del professionista da parte dello sponsor commerciale.
Potrebbe anche realizzarsi una selezione dell’utenza di un evento formativo basata non esclusivamente sulle priorità di aggiornamento dei professionisti della sanità.
Per questi motivi la CNFC ha deliberato di limitare il reclutamento diretto da parte di sponsor commerciali al massimo ad un terzo (50 su 150 crediti nel triennio) del debito formativo di ogni professionista della sanità. (cfr.: Linee Guida per i manuali di accreditamento dei provider nazionali e regionali/province autonome, allegato 1, dell’ultimo Accordo Stato-Regioni in corso di pubblicazione– punto 3.2.2 Sponsor commerciali e professionisti della Sanità e Determina del 18 Gennaio 2011 comunicata nella sezione “primo piano” il 01 Febbraio 2011).
E' consentito che la pubblicità di specifici prodotti d’interesse sanitario (farmaci, strumenti e dispositivi medico-chirurgici, ecc.) possa essere fatta in sedi adiacenti a quelle dedicate all'ECM. (cfr.: Regolamento applicativo dei criteri oggettivi di cui all'accordo Stato Regioni del 5 novembre 2009 e per l'accreditamento – p.to 3.1 Pubblicità - pag. 14 approvato dalla Commissione nazionale per la formazione continua il 13 gennaio 2010).
Gli obiettivi formativi sono lo strumento utilizzato per orientare i programmi di formazione continua al fine di definire le priorità nell’interesse dell’SSN. L’individuazione e la ripartizione tra i livelli istituzionali (nazionali, regionali, aziendali) degli obiettivi formativi costituisce una misura di riferimento e di bilanciamento delle competenze e delle responsabilità in quanto tali obiettivi devono articolarsi nel piano formativo del singolo professionista (dossier individuale) e/o di équipe (dossier di gruppo). Cfr.: Regolamento applicativo dei criteri oggettivi di cui all’Accordo Stato Regioni del 5 Novembre 2009 – pag.8.
Premesso che ad ogni evento non possono essere attribuiti dal Provider più di 50 crediti ECM, non ci sono limiti all’acquisizione nel triennio, da parte dei discenti.